La normativa sui contratti sportivi per gli istruttori di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (A.S.D. e S.S.D.)
L’associativismo sportivo-dilettantistico, in quanto veicolo di promozione e sviluppo della personalità, è destinatario di molteplici normative di favore. Di conseguenza, esiste un particolare regime tributario di favore a loro riservato, direttamente collegato alla funzione sociale che rivestono.
Tutte le Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche d’Italia hanno la possibilità di scegliere di costruire rapporti di collaborazione con soggetti privati, quali tecnici, allenatori, istruttori, giudici di gara, dirigenti e collaboratori amministrativi, che possono essere stipulati sia a titolo gratuito che oneroso.
Il nostro ordinamento assoggetta ad una disciplina fiscale agevolata i compensi, rimborsi spese, le indennità di trasferta, i premi corrisposti a soggetti che svolgono l’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica. Nonché i compensi corrisposti per collaborazioni coordinate e continuative per attività amministrativo-gestionale a carattere non professionale.
La norma in vigore in Italia che regola questi rapporti prevede che i compensi percepiti durante un rapporto collaborativo fra un privato e una società sportiva dilettantistica non costituiscano reddito tassabile e siano considerati fra i cosiddetti “redditi diversi”, così definiti “se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni …. né in relazione alla qualità di lavoro dipendente” (articolo 67, comma 1 Tuir). Tali compensi sportivi sono soggetti ad un regime fiscale agevolato, come previsto dagli articoli 37 della legge numero 342/2000 e 90 della legge numero 289/2002.
I compensi derivanti da queste collaborazioni quindi, non possono essere considerati un vero e proprio rapporto di lavoro. Poiché non derivano da un accordo dipendente e pertanto non costituiscono reddito tassabile. Tuttavia questo è valido per compensi inferiori alla somma di 7.500,00 euro annui.
Secondo la normativa le stesse indennità, i rimborsi, i premi e i compensi non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore nel periodo d’imposta a complessivi 7.500,00 euro. Non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentati relative
- al vitto,
- all’alloggio,
- al viaggio e
- ai trasporti
sostenuti in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Possono quindi usufruire di tale detassazione:
- gli atleti dilettanti;
- docenti, istruttori, preparatori atletici e tecnici che svolgono questa attività in modo non professionale (anche se soci dell’associazione o membri del consiglio direttivo);
- arbitri o giudici di gara;
- commissari di gara e cronometristi;
- dirigenti accompagnatori;
- massaggiatori, fisioterapisti ecc….
Importante da sottolineare che non è necessario che il lavoro del collaboratore, ad esempio di un istruttore sportivo, sia finalizzato alla realizzazione di una manifestazione agonistica, essendo compresa nell’esercizio diretto di attività sportiva anche l’attività didattica formativa non finalizzata alla competizione.
I rapporti di lavoro a titolo oneroso relativi a questo ambito si differenziano in subordinati ed autonomi.
Proprio questi ultimi godono di un regime fiscale molto vantaggioso per entrambi i contraenti, ma solo a patto che l’Associazione o Società Sportiva Dilettantistica in questione sia regolarmente affiliata a Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI e agli Enti di Promozione Sportiva.
Così come statuito dalla Giurisprudenza, per l’applicazione del regime agevolativo caratteristico delle A.S.D. e delle S.S.D., “ciò che conta è che le collaborazioni vengano svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal C.O.N.I.” (Cfr Corte di appello di Milano sent.1172/14 del 10 dicembre 2014 e Direzione interregionale del lavoro di Napoli Decreto del 29 ottobre 2015).
I rapporti autonomi hanno alcuni punti fermi che ne determinano la natura:
- la continuità temporale del vincolo,
- la coordinazione di intenti esistente fra i contraenti,
- l’assenza di vincoli di subordinazione
- la natura non professionale della collaborazione.
Particolare attenzione va messa sui vincoli di subordinazione perchè questi non devono in alcun modo sussistere. Ogni allenatore, istruttore, tecnico, potrà svolgere le proprie ore di lezione od allenamento senza dover sottostare a direttive rigide sugli orari, imposte dai vertici aziendali o da altri dirigenti. Inoltre, l’istruttore sarà libero di assumere ulteriori incarichi presso enti o associazioni dilettantistiche diverse.
Il contratto di collaborazione sportiva
Il contratto di collaborazione sportiva non prevede vincoli o requisiti particolari. Non esiste nessun obbligo di avere un progetto specifico e non esiste l’obbligo di sottoscrizione tra le parti. La legge in merito a questo genere di rapporti prevede soltanto che il datore di lavoro avverta per tempo il centro per l’impiego dell’inizio della collaborazione e che faccia lo stesso alla conclusione del rapporto.
Il compenso va concordato fra le parti e può essere modificato e adeguato in ogni momento. Va detto che è consigliabile comunque redigere una semplice lettera d’incarico, in duplice copia, in cui vengano specificati in maniera chiara
- l’attività,
- il luogo nel quale verrà svolta tale attività,
- le responsabilità affidate all’istruttore,
- il corrispettivo percepito da quest’ultimo e
- le trattenute.
Il tecnico sarà a sua volta tenuto a certificare, oltre al compenso sportivo fissato, eventuali rimborsi e premi erogati in suo favore. Le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche che elargiscono tali premi o rimborsi spese devono rilasciare al contraente la Certificazione Unica di tutti i compensi sportivi corrisposti, entro e non oltre la data del 28 febbraio dell’anno successivo a quello durante il quale sono stati versati i pagamenti.
Tale Certificazione Unica è obbligatoria per tutti, indipendentemente dal superamento o meno della soglia dei 7500 euro riportata dalla legge. Altro obbligo a carico delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche è quello di dover compilare il modello 770 (la dichiarazione dei sostituti di imposta) e di spedirlo, entro la data del 31 marzo dell’anno successivo, all’Agenzia delle Entrate, attraverso intermediari.
È importante fare questa precisazione: l’istruttore sportivo dovrà rispondere personalmente di qualsiasi eventuale lesione od incidente occorso ai suoi allievi e provocati dalla sua negligenza o imperizia.
Con una delibera del 14 febbraio 2017, il CONI ha stabilito l’elenco delle discipline sportive come requisito per il riconoscimento delle finalità sportive. Se vuoi ulteriori informazioni in merito puoi approfondire con la lettura di questo articolo.